PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184).

      1. All'articolo 2, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, di seguito denominata «legge n. 184 del 1983», dopo la parola: «famiglia» sono inserite le seguenti: «o ad una coppia convivente in modo stabile e continuativo».
      2. All'articolo 2, comma 4, della legge n. 184 del 1983, dopo la parola: «famiglia» sono inserite le seguenti: «o ad una coppia convivente in modo stabile e continuativo o a singole persone».
      3. L'articolo 6 della legge n. 184 del 1983 è sostituito dal seguente:

      «Art. 6. - 1. L'adozione è consentita a singole persone o a coppie che risultano conviventi in modo stabile e continuativo da almeno tre anni.
      2. Gli adottanti devono essere effettivamente idonei e capaci di educare, istruire e mantenere i minori che intendono adottare.
      3. L'età degli adottanti deve superare di almeno diciotto anni e di non più di quarantacinque anni l'età dell'adottato. Non è preclusa l'adozione quando il limite massimo di età è superato da uno solo degli adottanti in misura non superiore a dieci anni; in tale caso il giudice calcola la differenza di età massima tra adottante e adottato tenendo conto dell'età dell'adottante più giovane, ovvero quando essi sono genitori di figli naturali o adottivi dei quali almeno uno è in età minore, ovvero quando l'adozione riguarda un fratello o una sorella del minore già dagli stessi adottato.
      4. Agli adottanti sono consentite più adozioni anche con atti successivi e costituisce criterio preferenziale ai fini dell'adozione

 

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l'avere già adottato un fratello dell'adottando o il fare richiesta di adottare più fratelli, ovvero la disponibilità dichiarata all'adozione di minori che si trovano nelle condizioni indicate dall'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.
      5. Nel caso di adozione dei minori di età superiore a dodici anni o con handicap accertato ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, lo Stato, le regioni e gli enti locali possono intervenire, nell'ambito delle proprie competenze e nei limiti delle disponibilità finanziarie dei rispettivi bilanci, con specifiche misure di carattere economico, eventualmente anche mediante misure di sostegno alla formazione e all'inserimento sociale, fino all'età di diciotto anni degli adottati».

      4. All'articolo 22, comma 1, della legge n. 184 del 1983, la parola: «coniugi» è sostituita dalla seguente: «adottanti».
      5. All'articolo 22, comma 5, della legge n. 184 del 1983, dopo la parola: «coppie» sono inserite le seguenti: «o tra le singole persone».
      6. All'articolo 25, comma 1, della legge n. 184 del 1983, le parole: «i coniugi adottanti» sono sostituite dalle seguenti: «gli adottanti».
      7. All'articolo 25, comma 2, della legge n. 184 del 1983, la parola: «coniugi» è sostituita dalla seguente: «adottanti».
      8. All'articolo 25, comma 3, della legge n. 184 del 1983 le parole: «dei coniugi affidatari» sono sostituite dalle seguenti: «degli adottanti».
      9. All'articolo 25 della legge n. 184 del 1983, il comma 4 è sostituito dal seguente:

      «4. Se uno degli adottanti muore o diviene incapace durante l'affidamento preadottivo, l'adozione, nell'interesse del minore, può essere ugualmente disposta nei confronti di uno solo o di entrambi, qualora il coniuge o i coniugi ne facciano richiesta. Nel caso in cui l'adottante sia

 

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una singola persona decide il tribunale per i minorenni competente».

      10. All'articolo 25, comma 5, della legge n. 184 del 1983, le parole: «i coniugi affidatari» sono sostituite dalle seguenti: «gli adottanti», e le parole: «il coniuge o i coniugi» sono sostituite dalle seguenti: «l'adottante o gli adottanti».
      11. All'articolo 25, comma 6, della legge n. 184 del 1983, le parole: «ai coniugi adottanti» sono sostituite dalle seguenti: «agli adottanti».
      12. All'articolo 31, comma 3, lettera h), della legge n. 184 del 1983, le parole: «i coniugi» sono sostituite dalla seguente: «gli».
      13. All'articolo 39, comma 2, della legge n. 14 del 1983, le parole: «dei coniugi interessati» sono sostituite dalle seguenti: «degli interessati».
      14. All'articolo 39-bis, comma 2, della legge n. 184 del 1983, le parole: «le coppie» sono sostituite dalla seguente: «coloro».
      15. All'articolo 39-ter, comma 1, lettera b), della legge n. 184 del 1983, le parole: «i coniugi» sono sostituite dalle seguenti: «i genitori adottivi».
      16. All'articolo 47 della legge n. 184 del 1983, il comma 2 è sostituito dal seguente:

      «2. Se uno dei componenti della coppia muore dopo la prestazione del consenso e prima della emanazione della sentenza, si può procedere, su istanza dell'altro, al compimento degli atti necessari per l'adozione».

      17. All'articolo 48, primo comma, della legge n. 184 del 1983, le parole: «due coniugi» sono sostituite dalle seguenti: «una coppia».
      18. All'articolo 51, primo comma, della legge n. 184 del 1983, dopo le parole: «del suo coniuge» sono inserite le seguenti: «o del suo convivente».
      19. All'articolo 52, primo comma, della legge n. 184 del 1983, dopo le parole: «il coniuge» sono inserite le seguenti: «o il convivente».

 

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Art. 2.
(Modifica all'articolo 299 del codice civile).

      1. All'articolo 299 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «Se l'adozione è compiuta da una coppia convivente l'adottato acquista e trasmette il cognome di uno dei due componenti, individuato di intesa tra loro».